TAR Aosta, sentenza n. 14 del 14 febbraio 2018
Come si è già affermato in giurisprudenza, l’ampia discrezionalità di una nomina fiduciaria non implica, invero, che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e del giusto procedimento, discendenti dagli artt. 97 e 113 della Costituzione (Corte Costituzionale, 25/02/2014, n. 27; sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del 2008; Tar Torino, sent. n. 2736/2006).
La Corte Costituzionale ha, invero, affermato che «il principio di imparzialità stabilito dall’art. 97 della Costituzione – unito quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa – costituisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l’organizzazione dei pubblici uffici» (sentenza n. 453 del 1990). Inoltre, ha sottolineato che «il principio di imparzialità […] si riflette immediatamente in altre norme costituzionali, quali l’art. 51 (tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) e l’art. 98 (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione) della Costituzione, attraverso cui si mira a garantire l’amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o, comunque, di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti l’impiego pubblico (accesso all’ufficio e svolgimento della carriera)» (sentenza n. 333 del 1993).
L’Amministrazione allorché, ragionevolmente, ha avvertito la necessità di effettuare dei colloqui al fine di conoscere i candidati inseriti nell’elenco e di scegliere ponderatamente tra di essi quello più idoneo a ricoprire l’incarico di direttore generale, avrebbe dovuto assicurare uno svolgimento imparziale e trasparente di tali incontri.