Corte di Cassazione, sentenza n. 3871 del 16 febbraio 2018
Ferma la qualificazione della domanda in termini di mobbing, va detto che il giudice di appello ha errato nel ritenere che per ciò solo dovesse essere escluso il suo potere/dovere di pronunciare sul denunciato demansionamento e sui danni asseritamente derivati dall’assegnazione a mansioni inferiori.
La Suprema Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili (Cass.5.11.2012 n. 18927 richiamata da Cass. 20.4.2016 n. 8025, Cass. 28.9.2016 n. 19180, Cass. 24.11.2017 n. 2802