Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989
Dal 1° marzo 2018 la soglia per la verifica dell’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento, passa da diecimila a cinquemila euro.
Quindi, tutte le le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a tale soglia, dovranno verifica se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante da una o piu’ cartelle di pagamento per un importo almeno pari a cinquemila euro, e, in caso positivo, non potranno procedere al pagamento e dovranno segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La durata della sospensione dei pagamenti, inoltre, passa da 30 a 60 giorni, per cui la P.A. dovrà aspettare fino a due mesi (e non più uno) per poter effettuare il pagamento.
La soglia quindi diventa notevolmente più bassa, tale da andare ad incidere anche sugli stipendi di dirigenti pubblici con incarichi più elevati. Infatti i cinquemila euro sono da riferirsi agli importi netti da pagare. Mentre prima un importo mensile di euro 10.000 presupponeva uno stipendio che pochi potevano avere, ora basta (per così dire) uno stipendio da 115.000 euro lordi all’anno, per sforare i 5.000 euro mensili.
Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989 delle legge di stabilità 2018, si applicano a decorrere dal 1º marzo 2018.