Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR
La Sezione evidenzia come la corretta gestione del “Fondo di contrattazione” comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. n.118/2011; Sez. Contr Molise n.218/2015/PAR e Veneto n.263/2016/PAR).
La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse stabili (aventi carattere di certezza e stabilità) e variabili (finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nella formale costituzione del fondo che è atto di competenza della dirigenza atteso che non è mera ricognizione della presenza di sufficienti risorse in bilancio ma presuppone la verifica della corretta quantificazione delle risorse iscritte in bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ne influenzano la modalità di determinazione (Sez. Contr Veneto n.263/2016/PAR).
La terza consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo (esigibilità) alla registrazione con imputazione contabile agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise n.218/2015/PAR).
Di contro, “nel caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” (cfr. Sezione Controllo Molise n.218/2015/PAR, n.166/2017/PAR e Veneto, n.263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del “Fondo”, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell’avanzo vincolato e potrà essere spesa nell’anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)