TAR Puglia, sentenza n. 234 del 19 febbraio 2018
Merita condivisione, invece, il profilo motivazionale relativo alla massa dei documenti richiesti, relativi agli ultimi cinque anni di attività amministrativa. Il diniego opposto – motivato con riferimento alla compromissione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici – non può ritenersi tout court infondato.
In definitiva, il buon andamento della Pubblica Amministrazione rappresenta – in qualunque forma di accesso – un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza, tuttavia, non può essere genericamente affermata bensì adeguatamente dimostrata da parte dell’amministrazione che nega l’accesso (Delibera ANAC citata; Circolare della Funzione Pubblica 30 maggio 2017 n. 2/2017).
Alla stregua dell’evocato parametro interpretativo, il diniego di accesso, radicato al buon andamento della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi soggetto ad un onere motivazionale rafforzato.
Ciò che è mancato, nella fattispecie concreta, è il dialogo endoprocedimentale che appare ormai un valore immanente dell’azione amministrativa.
Quindi deve convenirsi che il diniego all’istanza di accesso civico è illegittimo nei soli limiti sopra evidenziati