Corte di Cassazione, sentenza n. 5341 del 6 marzo 2018
Il Signor X è stato sottoposto dunque a due procedimenti, quello per l’applicazione delle sanzioni amministrative davanti al Garante per la protezione dei dati personali e quello penale sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio.Ciò posto, non rileva che per la stessa condotta prevista dall’art.162 comma 2 bis del Codice l’art. 167 commini la sanzione della reclusione: infatti, l’art. 162 comma 2 bis, nel disporre la sanzionabilità”altresì”, a titolo di illecito amministrativo (con riferimento altrattamento di dati personali effettuato in violazione delle misureindicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167),introduce una ipotesi di doppia punibilità, con conseguente applicazione del cumulo materiale fra sanzioni di specie diversa, in deroga al principio di specialità di cui al primo comma dell’art. 9 dellalegge n. 689 del 1981.
Infatti, come già affermato da questa Corte, l’identità della condotta materiale integrante le fattispecie amministrativa e penale esclude quindi che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa, e quindi la sussistenza della connessione obiettiva per pregiudizialità di cui all’art. 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo(nello stesso senso v. Sez. 2, Sentenza n. 28381 del 22/12/2011 Rv.620361 in fattispecie del tutto assimilabile, in cui pure si discuteva didoppia punibilità in relazione ad una condotta sottoposta a sanzioniamministrative e sanzioni penali).