Corte di Cassazione, sentenza n. 15279 del 5 aprile 2018
Il Tribunale di prima istanza aveva escluso l’illiceità della dazione al Direttore Generale della somma corrispondente a sette mensilità di retribuzione, pari all’indennità di preavviso, prevista dalla normativa contrattuale nazionale per il caso di licenziamento in tronco senza giusta causa, richiamandosi alle conclusioni rassegnate dalla Banca di Italia nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative ai componenti del Consiglio di amministrazione, nelle quali si era valutata come dovuta l’elargizione indicata, e ha ritenuto dubbia l’integrazione dell’ipotizzato delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, quantomeno per l’evanescenza dell’elemento soggettivo, sul rilievo che, all’epoca dell’accordo transattivo, non solo non era dimostrata la ricorrenza dei presupposti del licenziamento in tronco del gronchi per giusta causa, ma l’utilità per l’ente della sottoscrizione del detto patto, se non altro per evitare strascichi giudiziari, era stata asseverata dal parere di un esperto. Donde, alla stregua di un tale costrutto, la motivazione resa è suscettibile di essere qualificata, al più, come illogica, ma non certo come apparente, sottraendosi, perciò, alle censure che le sono state mosse.
Coglie, invece, nel segno la doglianza che attiene alla mancanza di motivazione quanto alla richiesta di qualificare l’elargizione della somma di denaro corrispondente all’indennità di preavviso in favore dell’DG come condotta di bancarotta preferenziale, per essere stato il direttore generale dell’ente inquadrato come lavoratore subordinato. Invero, non essendo il motivo di appello manifestamente infondato, atteso che per affermata giurisprudenza di questa Corte, risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo, Rv. 247964), il Tribunale del riesame avrebbe dovuto esaminare la questione postagli, se non altro per respingerla in maniera argomentata.