TAR Abruzzo, sentenza n. 125 del 28 marzo 2018
Le linee guida “atipiche” dell’ANAC- pur non avendo carattere regolamentare e quindi direttamente vincolante (cfr. Consiglio di Stato, parere 1 aprile 2016, n. 855; parere 2 agosto 2016, n. 1767), in quanto del resto “atipiche” e definite espressamente flessibili ai sensi di cui all’articolo 213 comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016 – provengono pur sempre dall’autorità preposta alla vigilanza del settore di attività amministrativa in questione e quindi, anche se nello specifico non solo correlate ad un determinato potere sanzionatorio rivelatore di un rapporto di supremazia speciale, racchiudono indicazioni tratte dalla prassi oggetto di osservazione da parte della predetta autorità, sicché, quale atto di ricognizione della prassi delle amministrazione, hanno sicuramente il valore della prassi stessa che esse riepilogano.
La violazione di tali linee guida rappresenta quindi senz’altro un sintomo di eccesso di potere qualora l’Amministrazione non giustifichi come mai abbia ritenuto di discostarsene; motivazione tanto più ardua quanto più si consideri il carattere tecnico di tali indicazioni che mirano appunto a suggerire il rispetto di quelle modalità che meglio consentano il perseguimento del fine della più corretta applicazione del sistema di valutazione delle offerte.