Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 33 del 19 aprile 2018
L’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadita con forza dal patrocinatore nel corso del dibattimento, ispirata da una recente pronuncia della Corte di legittimità, sebbene suggestiva ed articolata, non intercetta il favorevole scrutinio del Collegio e deve essere disattesa. In tale ottica, è sufficiente richiamare, a mente dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del C.P.C., le articolate motivazioni esplicitate sullo specifico punto dal Giudice designato nel corso della fase cautelare, essendo le stesse confortate dalla consolidata e più recente giurisprudenza (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 65 del 2017, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 1098 del 2016). E’ solo il caso di aggiungere, allo scopo di corroborare ulteriormente il precedente assunto, che a seguito della predetta Legge nr. 190 del 2012 nulla è mutato per il Pubblico Ministero contabile, mentre la situazione è radicalmente cambiata per la P.A. che non può più agire in via autonoma ma deve necessariamente rivolgersi al Giudice contabile, poiché il legislatore ha esplicitamente riconosciuto con la fonte normativa in rassegna l’esclusività della giurisdizione di quest’ultimo (ex multis Sezione Giurisdizionale d’Appello Sicilia, Sentenza nr. 161 del 2017).