Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 65 del 8 maggio 2018
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174), sul tema del decorso della prescrizione del danno all’immagine questa Sezione rinvia a quanto già statuito con la propria sentenza n. 58 del 2017, da cui non ha motivo di discostarsi, dove ribadisce il suo orientamento già espresso in precedenti decisioni. Nella citata decisione il Collegio osservava che l’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, prevede che, per il danno all’immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma secondo dell’art.1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20, rimane sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Da ciò deriva che la fattispecie di danno si perfeziona con l’accertamento definitivo in sede penale della responsabilità dell’imputato. Pertanto, poiché la sentenza penale di condanna n. 304 del 30/11/2016 (doc. 2 all. 3 prodotto dalla Procura), resa ex art. 444 c.p.p., è passata in giudicato il 4 febbraio 2017, alla data di notificazione dell’invito a dedurre (27 luglio 2017), primo atto interruttivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (doc. 7 prodotto dalla Procura), non risultava ancora decorso il termine prescrizionale. L’eccezione va, pertanto, rigettata con riferimento al danno all’immagine della pubblica amministrazione, attesa la tempestività dell’azione