Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n /38/2018/PAR.
In presenza di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, ma non definitiva, un Comune chiedeva alla Corte dei Conti se,a copertura della condanna subita ed in attesa di un definitivo esito della Corte d’Appello, doveva procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 o al semplice accantonamento nel fondo rischi.
Il Collegio ha espresso l’avviso che a fronte di debiti derivanti da sentenza non definitiva, i criteri di discrimine fra l’adozione di un provvedimento di riconoscimento e il semplice accantonamento a fondo rischi di risorse a copertura è dato dall’immediata esecutività della sentenza ovvero dalla sua disposta sospensione nelle forme di legge, evenienze che dipendono dal buon esito delle iniziative processuali concretamente assunte dall’ente al riguardo.
Ha inoltre precisato che, circa il momento del riconoscimento, è opportuno provvedere in tempo utile ad evitare ritardi ingiustificati, comportanti la maturazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, tenuto conto che per l’avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale.