TAR Lazio, sentenza n. 3598 del 30 marzo 2018
Rispetto alla Relazione del Collegio sindacale, il cittadino è legittimato ad esercitare il diritto di accesso civico generalizzato poiché essa costituisce un documento formato dall’amministrazione e che ha una sua consistenza oggettiva anche se – come scrive l’amministrazione – non ha determinato alcuna conseguente richiesta o comunicazione al predetto Ente.
Legittimo invece è il diniego opposto dall’amministrazione alle relazioni, appunti, informative, ecc. che non hanno assunto natura provvedimentale nè si sono trasfusi in atti ufficiali, neppure in fase istruttoria, poiché tali atti sono, in primo luogo, genericamente indicati dal ricorrente e, in secondo luogo, attengono ad una fase preparatoria delle decisioni e riguardano l’attività di referto dell’Amministrazione diretta al vertice politico per consentirgli l’adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Tali informative, sotto forma di appunto, relazioni etc…, sono state quindi escluse dal novero degli atti per i quali è previsto l’accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dato che, per loro natura, non esprimono attività di gestione dell’amministrazione, in relazione alla quale, come indicato dalla Delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, si riconosce ai cittadini un accesso generalizzato.