Quando l’indennizzo per recesso dal contratto è imponibile IVA?

Conclusioni dell’Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 7 giugno 2018, Causa C‑295/17

Vengono in considerazione unicamente due possibili soluzioni. O l’indennizzo compensativo si riferisce effettivamente al lucro cessante e compensa un danno patrimoniale pecuniario da essa subìto, e in tal caso è ravvisabile un’operazione non imponibile; oppure l’indennizzo compensativo deve essere considerato, sotto il profilo economico, parte di un prezzo globale per la fornitura dei servizi speciali, prezzo che è stato frazionato in mensilità unicamente con riferimento alle modalità di pagamento (quale sorta di pagamento rateale) e che diviene immediatamente esigibile per l’ammontare ancora aperto in caso di violazioni dell’obbligo di pagamento.
Al pari della Commissione, del Portogallo e dell’Irlanda, reputo corretto quest’ultimo approccio. Da un lato, resta dubbio quale danno debba essere compensato forfettariamente allorché l’asserito danno sia pari al prezzo dovuto in caso di fornitura della prestazione. Dall’altro, con la conclusione di un siffatto contratto, l’importo che la MEO percepisce durante il periodo minimo di durata contrattuale è certo, a prescindere dalla durata effettiva dell’attività di prestazione di servizi. In tal modo difetta, tuttavia – come sottolineato correttamente dalla Commissione in udienza –, un danno derivante dalla cessazione anticipata. La MEO riceve lo stesso importo (netto) come nel caso di adempimento contrattuale. Ma come già dichiarato dalla Corte, «la concessione di un indennizzo sarebbe, in mancanza di un danno, priva di giustificazione» (21).
A favore di tale conclusione depone anche una valutazione economica della costruzione contrattuale della MEO. La Corte stessa riconosce l’importanza dell’effettività economica nella normativa IVA (22).
Nel contesto di una tale valutazione di natura economica – come sostenuto dalla Commissione, dal Portogallo e dall’Irlanda – sussiste una sorta di prezzo fisso sotto forma di una retribuzione minima prevista per contratto. È pertanto indifferente, nel contesto della normativa IVA, se un cliente paghi, per una connessione Internet, EUR 100 al mese per una durata minima di 24 mesi e debba continuare a pagare EUR 100 qualora si trasferisca prima della scadenza del termine (importo totale: EUR 2 400). Si perverrebbe allo stesso risultato qualora egli paghi immediatamente EUR 2 400 e abbia il diritto di utilizzare la connessione Internet per un massimo di 24 mesi, a condizione di non cambiare abitazione. In entrambi i casi, la somma contrattuale (EUR 2 400) si riferisce ad un determinato servizio (connessione Internet), di cui solo la portata non è certa. Tale incertezza sussiste, in sostanza, anche nel caso di qualsiasi altro prezzo forfettario.
Nel caso in esame, soltanto la portata dell’utilizzo temporale è incerta, e non invece il corrispettivo per le prestazioni. Im definitiva, la MEO, nell’ambito dei contratti caratterizzati da una durata minima, riceve perlomeno sempre la stessa somma, indipendentemente dal lasso di tempo in cui le prestazioni vengono effettivamente fornite.
Pertanto, dal punto di vista economico, l’«indennizzo compensativo» deve essere considerato semplicemente l’ultimo dei pagamenti mensili effettuati. Anch’esso si limita a retribuire, al pari dei precedenti pagamenti, le prestazioni fornite fino a quel momento.
Tale valutazione economica è altresì conforme alla ratio e allo scopo della clausola, consistente, secondo il giudice del rinvio, nel dissuadere i clienti dal sospendere il pagamento delle loro «rate» mensili. L’esigibilità immediata di tutte le «rate» ancora aperte di un prezzo forfettario esplica senz’altro un simile effetto. Siamo in presenza, in definitiva, di una sorta di clausola penale, la quale fa riferimento non all’ammontare, bensì all’esigibilità del prezzo (residuo) [corrispettivo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA]. A causa dell’«inadempimento contrattuale», il cliente deve versare l’importo ancora aperto immediatamente, invece che a rate, per le prestazioni di cui si è avvalso fino a quel momento. Tuttavia, come sottolineato correttamente dal Portogallo, il tipo di pagamento (immediato o frazionato in un arco di diversi mesi) non può modificare la natura della prestazione.
Lo stesso vale per una diversità di retribuzione fra i mediatori contrattuali. La valutazione del rapporto di fornitura fra il cliente e la MEO nel contesto della normativa IVA non può dipendere dalla configurazione contrattuale del rapporto fra la MEO e terzi. La provvigione più elevata è unicamente indice del fatto che, nel caso di contratti caratterizzati da una durata minima, la MEO consegue un guadagno più elevato, in quanto viene in tal caso garantito un determinato prezzo minimo per le prestazioni da fornire, e conferma al riguardo la valutazione economica della fattispecie effettuata supra.
Siamo pertanto in presenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

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