Corte di Cassazione, sentenza n. 15524 del 13 giugno 2018
E’’ stato evidenziato che, pure essendo emerso, all’esito del procedimento di prime cure in sede penale che le attività svolte dal dipendente di Equitalia non erano afferenti a rimborsi non dovuti, bensì all’espletamento con eccessivo zelo di condotta di accertamento e “stimolazione” nei riguardi di Equitalia Nord affinchè erogasse più puntualmente e celermente rimborsi erariali alla Società Y, che risultavano comunque legittime spettanze della società, in ogni caso era ravvisabile un abuso della posizione dovuto all’accelerazione garantita unicamente alle 15 società del gruppo Y e collegato alla ricezione del dono dell’orologio da parte della società beneficiaria.
Si è aggiunto che la condotta, anche se meno grave sotto il profilo penale rispetto a quella originariamente oggetto di imputazione, rientra comunque nel fatto contestato e viola il vincolo di lealtà, correttezza e buona fede su cui si basa il rapporto di lavoro, ponendosi in violazione dell’art. 32 del CCNL di settore, il quale prevede che “il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di lealtà e moralità”.