Corte di Cassazione, sentenza n. 16332 del 21 giugno 2018
L’orientamento prevalente, confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza del 15 marzo 2016, n. 5078, era della natura tributaria della TIA1 e della sua conseguente non assoggettabilità all’IVA.
La costruzione legislativa della “nuova” Tariffa, invece, per la prima volta espressamente definita in termini di “corrispettivo” del servizio cui si riferisce, depone per la sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all’IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in linea con quanto desumibile “a contrario” dal principio affermato dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078 del 2016, cit.), e dalla precedente conforme giurisprudenza di legittimità, in relazione alla TIA1.
In conclusione, deve affermarsi il seguente principio: “La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. 3 apri le 2006, n. 152 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale” – c. d. T1A2 -) come interpretata dall’art. 14, comma 33, del dl. n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del d.p.r. 63311972″. Ne deriva che, ove tale Tariffa sia stata, come nella specie, in concreto adottata dal Comune, esercitando la facoltà concessagli, a decorrere dal 30/6/2010, dall’art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208 del 2008, è legittima l’imposizione e riscossione dell’IVA sulle relative fatture.
(Si noti che la sentenza è della Sezione terza, nell’ambito di una controversia di natura contrattuale, e quindi potrebbe essere smentita dalla Sezione quinta – o sesta-, competente in materia tributaria. Le suddette sezioni si sono finora espresse in materia di TIA2, solamente per periodo antecedenti il periodo di applicazione della TIA2)