Corte di Cassazione, sentenza n. 16698 del 25 giugno 2018
Nel pubblico impiego contrattualizzato l’ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale si verifica quando un simile ufficio sia sprovvisto del titolare e sia, quindi, retto di fatto da parte di un dipendente appartenente ad una qualifica inferiore (nella specie: C3); tale ipotesi costituisce una specificazione della sostituzione di dirigenti assenti o impediti temporaneamente ed è contraddistinta dalla straordinarietà e temporaneità, nel senso che ad essa può ricorrersi, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, soltanto se sia stato aperto nei limiti di tempo ordinariamente previsti il procedimento di copertura del posto vacante, mentre se ciò non si verifica la reggenza dell’ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali.
Nell’ipotesi di reggenza di un ufficio dirigenziale va riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni, differenze nelle quali, in questa peculiare ipotesi, vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, superando la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, la quale individua, e non potrebbe essere diversamente, la retribuzione e i suoi elementi accessori in relazione alle qualifiche formali di appartenenza del personale