Agenzia delle Entrate, circolare n. 13 del 2 luglio 2018
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Dunque, fermo l’ obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il CIG ed il CUP per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto ( ossia esegue direttamente una parte dello stesso ) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’ attività nei confronti dell’ appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Calando le indicazioni for nite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell ’ appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e /o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata )