Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 105/2018/PAR
La Sezione, in riscontro al quesito posto da un Comune, ritiene che i compensi aventi fonte nei contratti, atti o attività adottate dagli enti locali ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 risultano soggetti ai limiti di finanza pubblica posti, annualmente, al trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, salvo i casi in cui i ridetti emolumenti trovino copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto (per esempio, di sponsorizzazione) che permetta alle amministrazioni di conseguire un’entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti. In quest’ultima ipotesi, nella ricorrenza degli ulteriori presupposti e requisiti previsti dalla norma, una quota delle predette risorse può affluire ai fondi per la contrattazione integrativa, in aderenza alla pertinente norma del contratto collettivo nazionale (art. 67, comma 3, lett. a), CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018), ed essere esclusa dai limiti posti dalle norme di finanza pubblica al trattamento economico accessorio ove ricorrano, altresì, gli ulteriori requisiti prescritti dalle deliberazioni adottate, in sede nomofilattica, delle Sezioni delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti.