Garante per la protezione dei dati personali, parere 18 gennaio 2018 n. 7688820 (di segno contrario ANAC e TAR)
In relazione ai diversi documenti oggetto dell´istanza di accesso civico prima descritti, si rileva, in primo luogo, che, nel caso in esame l´accesso civico al «bando di concorso pubblico per dirigenti del Comune […], per titoli ed esami, pubblicato sulla GURI» non può essere negato per motivi inerenti la protezione dei dati personali, posto che il predetto bando, oltre a non contenere dati personali, costituisce un documento oggetto di specifica pubblicità anche sui siti web istituzionali (cfr. art. 19 del d. lgs. n. 33/2013).
Analogamente, si ritiene che non possono opporsi, peraltro senza nemmeno coinvolgere il soggetto controinteressato, generici motivi relativi alla protezione dei dati personali per negare l´accesso civico a una graduatoria di concorso pubblico per dirigenti per la quale sia stata prevista la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Diverso tipo di ragionamento deve essere invece effettuato in relazione all´accesso civico al «certificato di laurea» o alla «certificazione dell´anzianità di servizio, con indicazione della data di inquadramento del livello giuridico direttivo» del dipendente.
Al riguardo, deve infatti essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Per tale motivo, limitatamente all´accesso civico alle menzionate certificazioni di laurea o dell´anzianità di servizio, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico – l´INPS abbia correttamente respinto la richiesta. Ciò in quanto l´ostensione dei predetti documenti, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto interessato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.