TAR Catanzaro, sentenza n. 865 del 13 aprile 2018
(conformi anche n. 863,859,834, 214,215,216 dello stesso TAR)
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, le farmacie private sono in gestione societaria “quando la titolarità è condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità, che a tal fine costituiscono una società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)” (cfr. Cons. Stato, parere n. 69/2018, § 6).
Opera, dunque, nella fattispecie, l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra farmacia”, laddove la titolarità può essere sia individuale, che condivisa.
Ed infatti, la formulazione del citato art. 8 della legge n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge.