CTR Campania, ordinanza del n. 95 del 10/11/2017
La Consulta dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni che consentono agli enti impositori e agli uffici finanziari o concessionari di riscossione di utilizzare una forma di notificazione degli atti impositivi priva delle garanzie previste dalla legge n. 890/1982 per la fase di consegna del plico. Nello specifico le norme sulla cui legittimità costituzionale ha dubitato la CTR Campania sono l’art. 14 legge n. 890/1982 (come modificato dall’art. 20 legge n. 146 del 1998) e l’art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l’applicazione delle modalità di cui alla legge n. 890/1982. Quest’ultima norma, applicabile alle sole notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario, messo comunale o speciale, offre, in effetti, una serie di garanzie circa l’ordine e i presupposti delle persone cui consegnare il plico, sconosciute alla notificazione degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno. I giudici campani hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle su citate norme ed hanno, dunque, operato il rinvio alla Corte Costituzionale perché giudichi la legittimità delle stesse alla stregua degli articoli 3, 24, 23, 97, 111 e 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 11 della Costituzione.