Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 39279 dep 30 agosto 2018
L’apparecchiatura per la quale l’imputato ha riportato la condanna di cui trattasi è costituita da uno “jammer telefonico”, vale a dire un disturbatore di frequenze, che è strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio: si è, quindi, in presenza di una strumentazione funzionale “ad impedire od ostacolare le attività tecniche d’indagine”, in concreto le intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, così come – ancora una volta – riconosce la sentenza dei giudici catanzaresi, nella parte in cui si legge che la prova pratica, eseguita presso gli uffici della società dell’imputato ove il detto “jammer” fu rinvenuto, consentì di accertare “che funzionava e serviva proprio ad impedire l’intercettazione delle comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche”.
Ciò posto, poiché la fattispecie incriminatrice ascritta sanziona la condotta di chi predispone apparecchiature finalizzate ad intercettare o impedire conversazioni telegrafiche o telefoniche altrui, è di tutta evidenza che essa non si attaglia al caso in esame. Il contrastato assunto della Corte distrettuale – e, prima ancora, del Tribunale catanzarese – secondo cui la sussistenza del reato de quo discenderebbe dal fatto “che la norma punisce la mera installazione di apparati e strumenti in genere al fine di intercettare o impedire comunicazioni tra altre persone, non esclusa quella che predispone l’apparato”, è destituita di ogni fondamento, atteso che contrasta sia con la lettera che con la ratio della previsione di cui al menzionato art. 617 bis cod. pen. Invero, quanto al primo profilo, la tesi dei giudici di merito omette di considerare che, se risponde indubbiamente a verità che il legislatore ha inteso sanzionare la semplice installazione di apparecchiature del tipo sopra descritto, o anche solo di parti di esse, è altrettanto indiscutibile che il dettato normativo è chiaro nel prevedere che tale condotta, onde rivestire valenza penale, deve essere finalizzata ad “intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone”: dunque, a fare in modo che l’agente, attraverso l’indebita captazione del flusso di notizie fra soggetti terzi, consentita dalle apparecchiature medesime, possa acquisire dati scambiatisi dagli interlocutori, ovvero precludere loro detto scambio.
Tanto in linea con la consolidata esegesi del concetto di “intercettazione”, che si riferisce alla registrazione, ovvero comunque alla presa di cognizione di conversazioni che intercorrono fra soggetti diversi da colui che registra o prende cognizione del contenuto delle conversazioni medesime. Quanto al secondo profilo, è sufficiente qui limitarsi a rilevare che la disposizione in esame – che anticipa la soglia di punibilità propria dell’art. 617 cod. pen. – trova collocazione nel novero dei “delitti contro l’inviolabilità dei segreti”, che sono ovviamente tali se non coinvolgono l’agente, direttamente o indirettamente (per esserne messo volontariamente a parte) che sia, onde anche sotto tale punto di vista l’interpretazione patrocinata dai giudici di merito non è in alcun modo sostenibile.