Consiglio di Stato, Sezione Terza, parere n° 238 del 22/01/2010.
Il Consiglio di Stato ha confermato che, come ribadito dalla recente giurisprudenza (cfr. inter alia C.d.S., Sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 793) la normativa richiamata si riferisce solo al lavoratore che già assista con continuità un familiare portatore di minorazione (handicap), e non anche al dipendente che, non assistendo in atto con continuità un familiare, aspiri al trasferimento proprio al fine di poter instaurare il detto rapporto di assistenza continuativa.
In sostanza, dal momento che il diritto vigente tutela le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione crei pregiudizio allo stato di fatto favorevole al portatore di minorazione, ne consegue che le esigenze di assistenza successivamente determinatesi non sono ricomprese nella previsione legislativa.