ANAC, Delibera numero 766 del 05 settembre 2018
Con riferimento alla tipologia di provvedimenti amministrativi ed atti negoziali, tenendo conto della finalità della norma – volta ad evitare che il dipendente possa sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’ente per ottenere un vantaggio presso il soggetto privato con cui entra in contatto – si ribadisce che in tale ambito deve ricomprendersi anche l’adozione di provvedimenti che producono – in ogni caso – effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.
In sintesi sembra che il legislatore abbia voluto ricomprendere tutte le situazioni in cui l’organo pubblico abbia avuto il potere di incidere sulla decisione, esercitando un potere autoritativo/negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.
In merito all’esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte dell’Avv. F.R., per conto di Difesa Servizi s.p.a., nei confronti della società Leonardo s.p.a., si evidenzia quanto segue.
I contratti sopra elencati sono stati conclusi in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra Difesa Servizi e l’articolazione del Ministero di volta in volta titolare della prestazione dei servizi.
Le convenzioni, cui tali contratti accedono, sottoposte all’autorizzazione sia preventiva che successiva del Ministro della Difesa, non sono libere nel contenuto e nella determinazione delle prestazioni, poiché sono soggette alla disciplina dettata, innanzitutto, dall’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha costituito la società Difesa Servizi S.p.A. e poi da un’apposita direttiva dello Stato Maggiore della Difesa, che stabilisce, in capo alle articolazioni della Difesa, un obbligo di stipula delle suddette convenzioni, per ogni gestione economica di asset di valore superiore ai 100.000 euro. In forza di tale previsione tutte le articolazioni della Difesa in grado di produrre beni o servizi ne affidano la gestione e la valorizzazione economica alla società.
Pertanto, la società Difesa Servizi, pur astrattamente operando in regime di diritto privato, esercita le proprie funzioni nell’interesse pubblico dell’amministrazione della Difesa.
I contratti stipulati con Leonardo spa hanno natura di contratti attivi, nell’ambito dei quali è stata la società a chiedere di avvalersi delle prestazioni specialistiche dell’Aeronautica militare o della Direzione degli armamenti aeronautici. Questo sembrerebbe elidere qualsiasi margine di discrezionalità in capo alla governance di Difesa Servizi, che non avrebbe potuto scegliere, come contraenti, soggetti diversi dalla Leonardo spa.
Inoltre, per i tre contratti che accedono alle convenzioni stipulate tra l’Aeronautica Militare, l’amministratore delegato di Difesa Servizi, in ragione dell’importo degli stessi, è stato autorizzato alla stipula, nel primo caso dall’Assemblea della società e negli altri due dal Consiglio di amministrazione.
Pertanto, l’amministratore delegato della società Difesa Servizi spa, al di là del nomen della funzione rivestita, sarebbe sprovvisto del potere di incidere sulla decisione relativa alla stipulazione o meno dei contratti menzionati, il cui contenuto sarebbe predefinito sia nell’individuazione del contraente, sia nella determinazione dell’oggetto, sia nella fissazione del corrispettivo.