Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 42911 dep 28 settembre 2018
X e Y sono imputati in concorso tra loro del reato di abuso d’ufficio, per avere il primo (quale Dirigente del settore Progettazione Direzione Lavori Pubblici del Comune) affidato alla seconda (architetto libero professionista) l’incarico di progettazione di opere da eseguirsi sull’impianto sportivo Pattinodromo, nonché per avere approvato due varianti in corso d’opera, così assicurando alla Y un ingiusto vantaggio patrimoniale, avendo il X agito in violazione dell’obbligo di astensione (atteso che i due imputati contraevano matrimonio circa tre mesi dopo l’invio dell’invito a partecipare alla gara d’appalto ed erano sposati all’atto dell’approvazione delle varianti) nonché in violazione delle norme a disciplina della gara e dei presupposti per l’approvazione delle varianti in corso d’opera.
Risulta sostenuta da una motivazione lineare e convincente anche la ritenuta illegittimità dell’approvazione della prima variante. A tale riguardo, i Giudici d’appello hanno congruamente evidenziato: a) come X versasse in una lampante situazione di conflitto d’interesse, essendo in quel momento già sposato con la Y ed essendo ella a tutti gli effetti “prossimo congiunto” del ricorrente; b) come egli fosse privo della necessaria competenza a disporre l’atto, dovendo la variante essere approvata dal responsabile unico del procedimento (RUP) e non dal dirigente, non potendo la prassi superare la statuizione normativa nel riparto delle competenze; c) come mancassero i presupposti dell’atto giusta l’assenza dei prescritti “eventi imprevisti ed imprevedibili”, trattandosi di opere che discendevano da errori e omissioni di progettazione di cui avrebbe dovuto farsi carico la professionista incaricata.
Corretto è anche il discorso giustificativo svolto dai Giudici della cognizione in ordine alla ritenuta integrazione del requisito della c.d. doppia ingiustizia. I Giudici d’appello hanno individuato la c.d. doppia ingiustizia nell’avere il pubblico ufficiale assicurato l’aggiudicazione di un incarico professionale da parte del Comune e, quindi, approvato la prima variante dell’opera a favore di colei che era, dapprima, la sua fidanzata e, poi, sua moglie, dunque, in violazione dell’obbligo di astensione, e di avere così intenzionalmente fatto conseguire al privato l’ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dai compensi spettanti per lo svolgimento di tali attività. Il decisum si conforma al condivisibile principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale, fermo che l’integrazione del reato di abuso d’ufficio postula una duplice distinta valutazione di ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), sia dell’evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo), non è tuttavia necessario, ai fini predetti, che l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l’illegittimità della condotta, qualora – all’esito della predetta distinta valutazione – l’accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi contra ius (Sez. 6, n. 48913 del 04/11/2015, P.M. in proc. Ricci, Rv. 265473). Principio di diritto, fra l’altro, affermato in un caso in tutto sovrapponibile a quello di specie, in cui questa Corte ha ravvisato il delitto di abuso di ufficio nella condotta del Direttore di un Dipartimento di una A.S.L. che, in violazione dell’obbligo di astensione, aveva designato la propria moglie quale componente della Commissione medica locale per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica per il conseguimento delle patenti di guida, così intenzionalmente procurandole l’ingiusto vantaggio patrimoniale rappresentato dagli emolumenti spettanti ad ogni componente della predetta Commissione.