Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 502 del 3 ottobre 2018
L’elemento soggettivo della colpa grave, infatti, desumibile dal contegno del convenuto non pare adeguatamente provato dall’organo requirente.
Giova premettere che la colpa grave va intesa come trascuratezza dei propri doveri istituzionali da parte del dipendente pubblico sostanziantesi in condotte negligenti, imperite, imprudenti, superficiali o noncuranti, in relazione all’applicazione di discipline normative. Essa va rapportata anche all’assetto funzionale organizzativo della amministrazione ove l’agente abbia commesso il fatto fonte di danno pubblico. La gravità della colpa va parametrata, poi, a plurimi fattori dovendosi tener conto della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo.
Le SS.RR. della Corte dei conti hanno, infatti, identificato l’elemento soggettivo della colpa grave con l’“intensa negligenza”, la “sprezzante trascuratezza dei propri doveri”, l’“atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni”, la “macroscopica violazione delle norme”, il “comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza”.
Occorre ancora evidenziare che, secondo le regole generali di riparto dell’onere della prova, incombe sulla parte attrice indicare il parametro oggettivo che sarebbe stato violato dal convenuto e che, a tal uopo, può avvalersi anche di presunzioni, purché dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.