TAR Lazio, sentenza n. 8303 del 23 luglio 2018
Ai fini dell’ammissibilità di un’istanza di accesso civico,prima ancora degli interessi declinati dall’art. 5 bis del d. lgs. cit., devono essere valorizzate – in chiave selettiva e delimitativa dell’accesso civico in questione – le finalità per le quali tale strumento è stato previsto dal legislatore e rese esplicite nell’art. 5, comma 2, attraverso il riferimento all’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul “perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Ne consegue che, per quanto il testo normativo non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una “valenza pubblica” e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato e individuale, che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto, facendone un mero “doppione” di quello ex l n. 241/90 (TAR Lazio, Sez. I, 8.3.18, n. 2628).