Riguardo al danno derivante dalla “retribuzione di risultato”, essa è disciplinata, per i segretari comunali, dall’art. 42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, deve essere correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con valutazione dei risultati conseguiti e verifica e definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati (comma 3 del menzionato articolo).
La base normativa di riferimento consente, pertanto, l’erogazione del compenso aggiuntivo in presenza di determinati presupposti: a) l’assegnazione di specifici obiettivi da aggiungere; b) l’accertamento ex post dei risultasti raggiunti; c) la fissazione dei parametri per la misurazione dei risultati medesimi.
Un tale meccanismo di efficientamento dell’azione amministrativa, – anche alla luce di quanto statuito dalla Costituzione, che all’art. 97, comma 1, individua il principio di buon andamento ed all’art. 1 l. 241/1990 codifica i principi di economicità, efficienza ed efficacia per un miglioramento delle performance della struttura amministrativa -, impone l’assegnazione di corresponsione di elementi aggiuntivi della retribuzione solo in presenza dei presupposti legittimanti l’attribuzione del trattamento economico integrativo (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lazio 71/2018).
La parte convenuta non ha indicato in alcun modo i criteri e gli indicatori utilizzati per la valutazione, in difformità da quanto stabilito sia in sede amministrativa che giudiziaria: cfr. parere ARAN n. SEG -026, parere del Ministero dell’Interno 30 novembre 2012, Sezione Regionale Controllo Regione Lombardia n. 63/2008, nonché la suddetta sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Lazio, orientamenti che, tutti, richiedono la previa fissazione degli obiettivi ed il raggiungimento degli stessi.
La convenuta, di converso, ha percepito in maniera continuativa nella misura massima l’indennità senza alcuna valutazione di risultato.
Va, pertanto condannata per la retribuzione di risultato sino al luglio 2013.