Corte di Cassazione, sentenza n. 26016 del 17 ottobre 2018
Alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall’art. 1 co. 1 della I. n.339/2003, che consente l’esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell’attività forense all’osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all’insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell’orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall’art. 53, del d.lgs. n.165 del 2001).
Dal quadro normativo, così come sopra ricostruito, deve trarsi il seguente principio di diritto: “Per effetto della mancata disapplicazione del co. 58 bis dell’art. 1, del d.lgs. n.662/1997 (introdotto con la I. n.140/1997) da parte dell’art. 1, co.1 della I. n.339/2003, all’amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell’assunzione del patrocinio legale, da parte dell’insegnante che ivi presti servizio, nonché l’individuazione delle attività che, in ragione dell’interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all’assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.”