Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 6 novembre 2018, causa C-619/16
Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati per ché non ha chiesto ferie Se, invece, il datore di lavoro dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un’indennità finanziaria
Tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di fruire dei giorni di ferie in questione in tempo utile, circostanza che il datore di lavoro deve provare.
La Corte precisa, ancora, che i principi sopra esposti valgono indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia pubblico o privato