Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 70/2018/PAR
L’attività prevista per il disbrigo delle sanatorie, per espresso dettato normativo, può essere esternalizzata (v. art.2, comma 49, della L. 23-12-1996 n. 662) e, se attribuita ai dipendenti, deve essere svolta fuori orario di lavoro (v.art.32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, secondo cui: “Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”).
Per le suddette caratteristiche essa si presenta assimilabile all’attività professionale ed, in tali casi, l’amministrazione è chiamata ad effettuare una valutazione sull’economicità della spesa e, nel caso si risolva ad affidare il servizio a risorse interne, deve compensarle in modo specifico, escludendo nel contempo che i proventi siano potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente (Sez.Riun. Q.M. 51/contr/11).
A ciò aggiungasi che, per le somme introitate, il legislatore ha previsto speciali vincoli di allocazione e tipologia di impegno contabile in quanto inserite nelle spese di investimento (nel titolo IV dell’entrata e nel titolo II della spesa, ai sensi del più volte citato art. 2, comma 48) con la conseguenza che il fondo previsto per le spese di personale risulta alimentato dalle stesse solo in senso figurativo poiché, in concreto, destinate a finanziare direttamente gli incentivi ai tecnici che hanno espletato l’istruttoria.
In definitiva, il Collegio ritiene che i proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, da svolgersi oltre l’ordinario orario di lavoro, siano esclusi dall’applicazione del vincolo di cui all’articolo 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 in analogia a quanto stabilito dalla delibera n.16/2009 della Sezione Autonomie per i compensi per gli accertamenti ICI, a quelli di rogito e a quelli per la progettazione. Anche nel caso di specie, infatti, come dianzi esposto, i proventi risultano previsti da specifiche disposizioni di legge e destinati a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati ed individuabili che, peraltro, potrebbero essere reperite all’esterno con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente.