Corte di Cassazione, sentenza n. 28293 del 12 novembre 2018
I fatti sono pacifici: 1) la Arcuri, dipendente dell’INPS inquadrata nella categoria C5, ha formulato una richiesta di accesso agli atti, indirizzata alla Direzione centrale risorse umane dell’INPS, per conoscere i requisiti e il percorso professionale della propria dirigente, in quanto dal curriculum pubblicato nel sito dell’Istituto si desumeva che la dirigente aveva ricoperto incarichi sia presso il Ministero delle Finanze sia presso l’INPS in seguito ad una procedura di mobilità originata da una prima esperienza di dirigente interno presso il Consorzio tra i Comuni della Provincia di Crotone per la Gestione dei Servizi sociali (Co.Pro.S.S.), ente pubblico economico, cui si accede senza concorso pubblico; 2) non avendo ricevuto risposta la Arcuri ha inviato a mezzo PEC una copia dell’istanza alla segreteria tecnica del collegio dei sindaci dell’INPS e alla segreteria del magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione dell’Istituto; 3) successivamente ha ricevuto il provvedimento di rigetto dell’istanza del Direttore centrale della Direzione generale risorse umane dell’INPS, motivato dalla ritenuta inesistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale” idoneo a giustificare l’accesso ai dati richiesto; 4) circa un mese dopo le è stata contestata la violazione del principio di correttezza verso l’Amministrazione specialmente per l’invio dell’istanza al collegio dei sindaci dell’INPS e al magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione dell’Istituto; Orbene va considerato che i pubblici dipendenti devono adempiere alle funzioni loro affidate “con disciplina e onore” (art. 54, secondo comma, Cost.), il che dimostra come nel lavoro pubblico – a differenza del lavoro privato – il rispetto dei suddetti obblighi non possa mai essere apprezzato con riferimento ai meri interessi datoriali, dovendo sempre essere commisurato all’interesse pubblico che quegli interessi trascende.
Pertanto si disporrà l’invio degli atti alla magistratura contabile, mentre si conclude nel senso che il comportamento addebitato all’Arcuri non presenta alcun profilo di rilevanza disciplinare e anzi appare espressione dei generali doveri di cura del pubblico interesse cui i lavoratori pubblici dovrebbero sempre conformarsi;