Consiglio di Stato, sentenza n. 6617 del 22 novembre 2018
Deve ritenersi che la deroga alla normativa ordinaria concerne, in ambito socio-sanitario, solo l’individuazione dei soggetti che possono partecipare alla gara (intendendosi l’accreditamento quale prerequisito), mentre per i servizi da affidare vale la disciplina della procedura ad evidenza pubblica di cui al codice dei contratti (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 454/2017 e n. 4325/2017, quest’ultima concernente una gara, analoga a quella in esame, ma indetta dalla ASL Napoli 2 nord).
L’inserimento delle prestazioni sanitarie, per le quali è previsto l’accreditamento (cure mediche a domicilio), insieme ad altre, di natura, invece, prettamente socio-assistenziale, in un unico contesto coordinato di assistenza domiciliare integrata (per espressa disposizione normativa), consente dunque l’affidamento del servizio unitariamente inteso mediante gara pubblica, ferme restando la necessità per parteciparvi di un accreditamento che sottenda la verifica preventiva del possesso in capo al soggetto erogatore di determinati requisiti idoneativi.