TAR Lazio, sentenza n. 11391 del 24 novembre 2018
la Sezione si è già adeguata totalmente all’orientamento del Consiglio di Stato, che aveva operato una fondamentale distinzione tra il caso in cui la dichiarazione non veritiera era mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui era volta soltanto all’assegnazione di un maggior punteggio: in questa ultima ipotesi, si riteneva che “una volta acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera poteva essere solo quella della privazione del punteggio stesso con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria” (Cons. Stato, Sez. , 14 novembre 2012, n. 5762).
Con sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 9171 del 2014, la Sezione ha ritenuto illegittima l’esclusione dalla procedura di reclutamento per aver reso una dichiarazione mendace consistita nell’aver dichiarato di aver riportato il giudizio di “ottimo” anziché “distinto” a mezzo di un modulo elettronico di domanda, predisposto dall’Amministrazione, che prevedeva la compilazione automatica di alcuni campi (tra cui quello relativo al voto del diploma mediante la scelta, da un menù a tendina, del voto numerico al quale conseguiva l’attribuzione automatica, da parte del programma, del giudizio corrispondente) il cui il ricorrente aveva indicato il voto effettivamente conseguito (9/10) nel relativo campo (per cui era imputabile solo a difetto nel programma ministeriale l’automatica equivalenza di tale voto con il giudizio errato di “ottimo” anziché di “distinto”); ciò avrebbe dovuto indurre la PA, rilevata tale incongruenza, a disporre un supplemento di istruttoria.
Nel caso di specie, la dichiarazione erronea resa dal candidato con riguardo alla votazione del diploma di istruzione secondaria di primo grado deve configurarsi quale mero errore del candidato con la conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato (TAR Lazio, Sezione I bis, 21 luglio 2017, n. 8848). La dichiarazione resa dal ricorrente ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio ma non ha influito sull’ammissione al reclutamento: la decurtazione del punteggio addizionale derivante dal predetto errore ha collocato l’odierno esponente comunque tra i vincitori del concorso.
Si evince, pertanto, che la erronea dichiarazione resa dal candidato è stata irrilevante ai fini del superamento del concorso e non ha comportato “un indebito beneficio”: tale indicazione avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all’effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata. Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore ad aver consentito alla ricorrente di essere classificata in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno nell’Esercito (TAR Lazio, Sez. I bis, 20 giugno 2018, n. 6889; 8 giugno 2017, n. 6802). Difatti non è stato il punteggio addizionale derivante dal predetto errore ad aver consentito al ricorrente di essere classificato in posizione utile ai fini della prestazione del servizio in ferma prefissata di un anno.