Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 429/2018/PAR
La Sezione della Autonomie, con la deliberazione 6/2018/QMIG, ha stabilito che “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Tenuto conto che la medesima Sezione della Autonomie, nella sopracitata deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 afferma che “va considerato che, sul piano logico, l’ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici”, questa Sezione ritiene che l’intervenuto accantonamento degli incentivi di cui al citato art. 113 D lgs. 50/2016, anche se anteriori al 01/01/2018, sia da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo produttività