TAR Lazio, ordinanza n. 11755 del 4 dicembre 2018
Il TAR del Lazio, nel rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha formulato i seguenti quesiti interpretativi:
a) si chiede alla Corte se l’articolo 3, comma 2 e 3, TUE, gli articoli 9, 45, 126, 145, 146, 147, 151, comma 1, TFUE, l’articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 5 del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, quale è l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, nella misura in cui tale norma incoraggia le amministrazioni pubbliche italiane a preferire, nelle assunzioni o nel conferimento di incarichi, solo lavoratori già titolari di trattamento pensionistico erogato da enti previdenziali pubblici italiani;
b) si chiede alla Corte se gli articoli 106, comma 1, e 107 TFUE ostino ad una disposizione nazionale, qual è l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che consente alle amministrazioni pubbliche italiane che svolgono attività economica, soggette al rispetto degli articoli 101 e seguenti TFUE, di avvalersi della attività lavorativa di soggetti che abbiano consentito a rinunciare, in tutto o in parte, alla relativa retribuzione, così conseguendo un risparmio di costi idoneo ad avvantaggiare l’amministrazione medesima nella competizione con altri operatori economici;
c) si chiede alla Corte se gli articoli 2, 3, 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l’art. 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 3 e 7, lett. a), del Pilastro europeo dei diritti sociali, ostino ad una disposizione nazionale, qual è l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, ammette che un lavoratore possa esprimere validamente la rinuncia, totale o parziale, alla retribuzione, pur essendo tale rinuncia finalizzata esclusivamente a evitare la perdita della attività lavorativa;
d) si chiede alla Corte se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 14, 15, comma 1, 126 e 151, comma 1, TFUE, l’art. 31, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, gli articoli 5, 6 e 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, consente ad un lavoratore di prestare, a favore di una amministrazione pubblica italiana, attività lavorativa rinunciando in tutto o in parte al relativo compenso, anche se a fronte di tale rinuncia non sia previsto alcun mutamento dell’assetto lavorativo, né in termini di orario di lavoro né sul piano della quantità e qualità del lavoro richiesto e delle responsabilità che da esso conseguono, e quindi anche se con la rinuncia a parte della retribuzione si determina una significativa alterazione del sinallagma lavorativo, sia dal punto di vista della proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro svolto, sia perché in tal modo il lavoratore finisce per essere costretto a prestare la propria attività in condizioni lavorative non ottimali, che predispongono ad un minor impegno lavorativo e costituiscono il presupposto di una azione amministrazione meno efficiente;
e) per le ragioni illustrate, in particolare, al paragrafo 54 della motivazione, si chiede alla Corte se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 126 e 151, comma 1, TFUE, l’articolo 15, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e l’art. 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino al combinato disposto degli articoli 1, comma 489, della L. n. 147/2013 e 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, nella misura in cui tali norme consentono/impongono ad una amministrazione pubblica italiana, anche in pendenza del rapporto di lavoro o di collaborazione, di decurtare la retribuzione spettante al lavoratore in dipendenza del variare del massimale retributivo al quale fa riferimento il predetto articolo 23 ter, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella l. n. 214/2011, e quindi in conseguenza di un evento non prevedibile e comunque in applicazione di un meccanismo di non immediata comprensione ed a dispetto delle informazioni fornite al lavoratore all’inizio del rapporto di lavoro;
f) per le ragioni illustrate, in particolare, ai paragrafi 55 e 55.1. della motivazione, si chiede alla Corte se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 8 e 126 TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e gli articoli 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l’art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, impone alle amministrazioni pubbliche italiane di ridurre i compensi spettanti ai propri dipendenti e collaboratori che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da un ente previdenziale pubblico, penalizzando tali lavoratori per ragioni connesse alla disponibilità di altre entrate patrimoniali, così disincentivando il prolungamento della vita lavorativa, l’iniziativa economica privata e la creazione e la crescita dei patrimoni privati, che costituiscono comunque una ricchezza ed una risorsa per la nazione.