Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, Deliberazione n 455/2018/PAR
Ai fini dell’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, il 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, si debba calcolare sul fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi a favore dall’insieme degli utenti e non sul canone di concessione, secondo il principio interpretativo in claris non fit interpretatio.
Tanto premesso, condividendo la tesi maggioritaria e consolidata dei giudici amministrativi da un lato, e dell’Autorità di vigilanza dall’altro, si ribadisce che il valore della concessione non possa essere determinato sulla scorta di un elemento del tutto eventuale e non indicativo degli effettivi valori economici originati dal rapporto concessorio.
La ratio legis perseguita dalla norma, infatti, consiste nel garantire che il valore della concessione sia correlato al complesso degli introiti che possono essere ricavati, sotto qualsiasi forma, dal concessionario (comprensivi quindi sia di quelli rinvenibili dal mercato che di quelli ricevuti direttamente dall’ente concedente o da altri soggetti, comunque in relazione all’oggetto della concessione, ovvero alla gestione del servizio). Nell’intenzione del legislatore la corretta determinazione del valore del contratto, del resto, è rilevante non solo ai fini della disciplina applicabile, ma altresì è atta a consentire agli operatori economici la possibilità di formulare un’offerta economica più consapevole (ex multis, ANAC delibera n. 245/2017, parere 104/2015).