Consiglio di Stato, sentenza n. 544 del 22 gennaio 2019
Deve ritenersi legittima la motivazione del gravato provvedimento di esclusione incentrata sulla valorizzazione, quale indice della mancata dissociazione dell’impresa dalla condotta dell’amministratore delegato sig. B., dell’omessa tempestiva dichiarazione della condanna non ancora definitiva pronunciata nei confronti dell’amministratore, cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara, in violazione dell’art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006, in aderenza alla disciplina euro-unitaria quale ricostruita dalla Corte di giustizia, per cui il fatto di non informare l’amministrazione aggiudicatrice della condotta penalmente rilevante dell’ex-amministratore ben può costituire un elemento che consente, in forza di tale disciplina, di escludere un offerente dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
In secondo luogo, la ricostruzione della sequenza cronologica delle dichiarazioni di gara e delle vicende penali e societarie, contenuta nel provvedimento di esclusione, è aderente alle risultanze istruttorie documentali, e la valutazione della stazione appaltante in ordine alla carenza di elementi di prova univoci circa la tempestiva, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante dell’amministratore è sorretta da una motivazione puntuale e precisa, scevra da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza e, come tale, sottratta al sindacato giurisdizionale. Particolarmente significativa è, al riguardo, la circostanza del non tempestivo avvio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, deliberato dal consiglio di amministrazione della Mantovani solo dopo la richiesta di chiarimento della stazione appaltante.
In terzo luogo, la stazione appaltante, dapprima ammettendo l’odierna appellante con riserva e poi avviando un procedimento di precontenzioso dinanzi all’ANAC, attendendo il relativo esito prima dell’adozione del provvedimento di esclusione – ripetesi, sorretto da puntuale motivazione circa l’inidoneità dei singoli atti indicati dalla M. spa ad integrare gli estremi dell’invocata fattispecie dissociativa –, ha rispettato tutte le garanzie procedimentali, senza appiattirsi su un paventato apodittico ‘automatismo’ decisionale.