Consiglio di Stato, sentenza n 215 del 9 gennaio 2019
Occorre soffermarsi anche sull’art. 26 del d.p.r. 761 del 1979, che dispone che «gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi dell’USL (…) possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della Sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l’equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le USL. I Servizi e titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma. Il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi pubblici, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza».
Vale rilevare che la disposizione non può essere applicata nel senso desiderato dall’odierno appellante poiché la stessa, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, consente la valorizzazione del servizio prestato alle dipendenze di un ente privato, prima della sua equiparazione, soltanto ai fini della valutazione dei curricula, nel caso di partecipazione a concorso interni indetti dal medesimo ente, non anche allo scopo di maturare il requisito temporale di servizio necessario per l’ammissione ai pubblici concorsi.