Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 9136 dep 1 marzo 2019
Un architetto aveva maturato, a titolo di corrispettivo per una consulenza, maturato crediti nei confronti del Centro Servizi, e i buoni di acquisto che gli sono stati rilasciati non hanno costituito altro che la remune-razione per lo svolgimento di quella attività.
Il ricorrente non ha, dunque, agito in veste né di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio bensì di privato prestatore d’opera professionale, con la stringente conseguenza di non avere mai avuto precedente disponibilità dei beni acquistati mediante la spendita dei buoni d’ordinazione né tanto meno tali buoni erano suscettibili di investirlo di poteri di rappresentanza dell’ente che li aveva emessi. In maniera dirimente, inoltre, in termini generali va osservato che il denaro o i beni di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbiano il possesso così da poterne disporre in senso materiale e/o giuridico a fini di successiva appropriazione, restano sempre parte del patrimonio della pubblica amministra-zione, dell’ente pubblico (da ultimo, v. Sez. 6, n. 21314 del 05/04/2018, Pro-spero, Rv. 272949 in fattispecie di dipendente di Poste Italiane SpA) o dell’Erario (Sez. 6, sent. n. 20132 del 11/03/ 2015, Varchetta, Rv. 263547; Sez. 6, sent. n. 33879 del 10/06/2015, Manzi, non mass.; Sez. 6, sent. n. 37329/18 RG del 15/01/ 2019, Cinotti, non mass. tutte in fattispecie di notai riguardo a somme versate dai clienti per il pagamento delle imposte; Sez. 6, sent. n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127 in fattispecie di dipendenti di società privata incaricata della riscossione di tributi pubblici; Sez. 6, sent. n. 45082 del 01/10/2015, Marrocco, Rv. 265342 in fattispecie di gestore di agenzia pratiche automobilistiche autorizzata alla riscossione di tasse regionali), avendone in tutti i casi indicati l’agente conseguito la disponibilità per ragioni di servizio o per posizione professionale e non intuitu personae.