Corte di Cassazione, sentenza n. 5425 dep 25 febbraio 2019
La questione riguardava la legittimità dell’atto di licenziamento datoriale del lavoratore fruente del diritto al congedo straordinario per assistenza a soggetto portatore di handicap grave ex lege nr. 104 del 1992»)
La Corte territoriale aveva già escluso un’ ipotesi di nullità del recesso, riconducibile al comma 1 dell’art. 18 della legge nr. 300 del 1970 (ovvero un’ipotesi in cui è espressamente stabilito il divieto di licenziamento, con sanzione di nullità per il caso di inottemperanza, come per esempio il licenziamento intimato, durante determinati periodi, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre), ed ha anche escluso che la fattispecie concreta ricadesse nell’ambito di applicazione dell’art. 1418 cod.civ. in difetto della violazione di una norma imperativa impositiva di un divieto di recesso durante il periodo di congedo; secondo la Corte di appello «il diritto alla conservazione del posto di lavoro» sancito dall’art. 4 del D.Lvo nr. 53 del 2000, diretto ad assicurare al lavoratore un’entrata per tutto il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall’attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto.
La Suprema Corte ha giudicato corrette le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale.
La normativa esaminata, ed in particolare l’art. 4, comma 2, pone un divieto di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il diritto alla conservazione del posto, infatti, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.
La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo