Corte Costituzionale, ordinanza n. 48 dep. 13 marzo 2019
Il Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio – 2 marzo 2017 aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017).
Tra l’altro, una delle norme incriminate era l’art. 33, che, nel prevedere il subentro delle aziende sanitarie nella gestione liquidatoria delle disciolte Unità locali socio sanitarie (ULSS), contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta che l’esposizione debitoria delle pregresse ULSS possa gravare sulla gestione ordinaria delle aziende sanitarie (In nessun caso e’ consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne’ direttamente ne’ indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita’ sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime)
Con atto depositato l’8 ottobre 2018 il Governo, dando atto delle modifiche normative intervenute in senso satisfattivo delle pretese azionate, con legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e la Regione Veneto ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
Quindi la Corte Costituzionale ha preso atto dell’estinzione del giudizio.
Ma cosa stabilisce la modifica normativa intervenuta? L’articolo 35 delle legge regionale 45/2017 stabilisce che “1. All’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è aggiunto infine il seguente periodo:“mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”.
Quindi le nuove ULSS subentrano nei rapporti economico-giuridici delle disciolte ULSS, ma devono mantenere una separazione contabile.