Corte di Cassazione, sentenza n. 11475 dep. 14 marzo 2019
In proposito, occorre premettere che l’utilizzo della p.e.c. nel processo penale è attualmente disciplinato dall’art. 16 D.L. n. 179 del 2012 con riferimento alla materia delle notificazioni e riguarda gli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, attinenti alle notificazioni effettuate da parte della cancelleria a persone diverse dall’imputato. Come è stato già rilevato (cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 – 01 Barzanti), partendo da tale considerazione di fondo la Suprema Corte, in alcuni casi, ha ritenuto esulanti dal predetto ristretto ambito le istanze o comunicazioni indirizzate ad uffici giudiziari mediante pec (cfr. in tema di inammissibilità della trasmissione a mezzo pec dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte del difensore di fiducia dell’imputato, Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017 Rv. 270702; in ordine all’ impossibilità di presentazione di memorie mediante l’uso della posta elettronica certificata nel giudizio di cassazione, Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 Rv. 270858; in relazione al deposito della lista testimoniale con tale strumento Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016 Rv. 269197).
In altri casi, al contrario, la Corte ha ammesso l’efficacia giuridica di comunicazioni tra parti del processo (cfr. in ordine all’ammissibilità della notifica tramite posta elettronica effettuata, ai sensi dell’art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., dal difensore dell’imputato a quello della persona offesa, sez. 2, n. 6320 del 11/01/2017 Rv. 268984; in tema di possibile efficacia, nonostante l’irritualità rispetto al modello legale ex art. 121 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’ufficio di cancelleria dei giudice procedente, sez. 6 n. 35217 del 19.4.2017 Rv 270912, C).
La complessità dell’argomento si arricchisce della peculiarità del procedimento afferente al cd. DASPO, in ordine al quale questa Corte, nel manifestare apertura a forme di comunicazione ulteriori rispetto al rituale deposito presso la cancelleria o segreteria dell’AG, come la pec o il fax (cfr. sez. 3, n. 14832 del 13/12/2017 Rv. 272692 – 01 Barzanti; nel medesimo senso, per l’ammissibilità dell’invio delle comunicazioni difensive a mezzo fax Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016 (dep. 07/02/2017) Rv. 269304 – 01 Sangrelli) ha valorizzato a tali fini, in maniera condivisibile, l’autonomia, nonché il carattere informale e cartolare che tale procedura (di prevenzione) assume rispetto al processo penale e la necessità di regole che assicurino comunque le esigenze della difesa in materia di libertà personale, nella ristrettezza dei tempi stabiliti (ad horas) per la convalida.
Tanto più alla luce della previsione per cui l’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989 prevede la facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida senza tuttavia prescrivere espressamente che essa debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria. Si aggiunga, inoltre, la circostanza per cui l’art. 48 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 – ‘Codice dell’amministrazione digitale’ – così come modificato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 – equipara la posta elettronica certificata (P.E.C.) alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata.
Va quindi anche precisato, alla luce di quest’ultima considerazione, che 1″ammissibilità della pec, che va riconosciuta in ordine alla procedura in esame, in ogni caso può consentire di ritenere la medesima produttiva di effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida e non quando la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso si rileva che la memoria redatta nell’interesse del ricorrente è stata inviata con p.e.c. indirizzata alla posta elettronica dell’ufficio g.i.p. del tribunale alle ore 7.33 del 22 luglio 2018. Per poi essere sottoposta al Gip solo il giorno successivo come da attestazione in calce alla memoria medesima. Ciò precisato, osserva il Collegio che va dunque riconosciuta l’ammissibilità ed efficacia della seguita modalità di presentazione della memoria, come emersa dagli atti disponibili e sopra illustrata.