Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 5/2019/PAR
L’Amministrazione comunale può eventualmente procedere alla riespansione del 10% del compenso dei propri revisori solamente nel caso in cui nella deliberazione di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall’art. 241 TUEL decurtato, per l’appunto, esclusivamente della percentuale prevista per legge. Nel caso in cui, al contrario, le parti – nella loro libertà contrattuale (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355/2016/PAR, e Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 569/2015, cit.), seppur veicolata da un provvedimento amministrativo – abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tutt’ora vigente di congruità individuato dall’art. 2233 comma 2 c.c. e dall’art. 10 comma 9 del d. lgs 39/2010 attuativo della direttiva 2006-43-CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò ad evitare, come chiaramente espresso dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione 16/SEZAUT/2017/QMIG, che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7 dell’art. 241 TUEL che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina.
Va incidentalmente rilevato, da ultimo, come, nelle more della resa del parere, sia stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio 2019 il decreto interministeriale Interno-Economia del 21 dicembre 2018, che aggiorna i compensi dell’organo di revisione (a partire dal 1 gennaio 2019), ma che mantiene immutati i principi fin qui enunciati (ed, in particolare, sulla indefettibilità della delibera dell’ente per la concreta determinazione degli anzidetti compensi, anche per i revisori già in carica): vanno richiamati, in particolare, per quel che qui rileva, l’art. 1, comma 3, secondo il quale “L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo”, nonché l’art. 3, comma 2, dello stesso decreto, a mente del quale “Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione.”.