Corte di Cassazione, sentenza n. 6634 del 7 marzo 2019
La sentenza della CTR si era conformata al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte e ribadito con la sentenza n. 26947/2017: « “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’arti, comma 173, lett. b), della I. n. 296 del 2006, con decorrenza dall’i gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo». In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie ( v. anche Cassazione, ordinanze nn. 15444/17, 12299/17, 13062/17, 12050/10).
L’ invocata detrazione di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n.504 del 1992, il quale, come noto, dispone che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”, non è indissolubilmente legata alla residenza anagrafica, e ciò non è affatto contraddetto ma semmai reso più evidente dalla modifica normativa apportata dall’art. 1, comma 173, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), a tenore della quale “… al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, che si limita ad introdurre una presunzione relativa e non supera il concetto di abitazione principale fondato sul criterio della dimora abituale di cui si è prima detto. La modifica legislativa del 2006 deve essere letta nel senso che – con effetto dall’annualità d’imposta 2007 – si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per “l’abitazione principale”, prova che deve comunque riguardare l’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo famigliare del contribuente (Cass. n. 13062/2017;Cass. n. 14398/2010). In mancanza di detta prova, il ricorso deve essere respinto con aggravio di spese.