Il principio di gratuità per gli incarichi ai politici, vale pure per i contratti a termine ex art. 90 TUEL

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 97/2019/PAR

Le modifiche apportate all’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, da parte del D.L. 50/2017, non fanno venir meno il principio di gratuità in parola né gli approdi a cui è giunta la giurisprudenza contabile. Tali modifiche riguardano, difatti, specifiche deroghe al principio de quo, con riferimento ad incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali (quindi, un ambito oggettivo di applicazione ben circoscritto), conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali (circoscrivendo, in tal modo, anche l’ambito soggettivo di applicazione della deroga) da parte delle citate pubbliche amministrazioni, a condizione che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva, nei termini specificati espressamente dalla stessa norma.
Ciò posto, non si ritengono sussistenti, al momento, ragioni tali da giustificare il superamento di tutto quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie con le due deliberazioni sopra riportate, con particolare riferimento all’applicazione del disposto dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010 agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 90 del TUEL. I rapporti di lavoro di lavoro instaurati sulla base della disciplina di cui all’articolo 90 del TUEL sono, difatti, in ogni caso riconducibili ad “incarichi” conferiti da parte del sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, strumentali all’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, con esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria gestione dell’ente (vd. ex multis, deliberazione di questa Sezione, n. 43/2007/PAR).
2.5. In conclusione, in linea con quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie, i rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, presentano caratteri di specialità rispetto alla generale disciplina dei rapporti a tempo determinato con la pubblica amministrazione.
Tali incarichi sono, pertanto, sottoposti, oltre che ai vincoli di spesa per il personale, fissati dall’articolo 1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006 e dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 389/2016/PRSE), anche ai limiti di cui all’articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010.

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