Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sicilia, sentenza numero 270 del 16 aprile 2019
Oggetto del processo contabile, era l’adozione di una delibera con la quale è stato conferito un incarico esterno ad un commercialista per la predisposizione di dichiarazioni fiscali, che sino a quel momento erano state predisposte da un dipendente interno dell’Ente.
La Corte dei Conti ha reputato non condivisibile l’assunto della necessità e urgenza della predetta deliberazione, in quanto, come afferma lo stesso convenuto nella comparsa di costituzione, egli ha svolto l’attività di sovraintendente per il periodo giugno 2014/giugno 2016, quindi, era certamente a conoscenza di tale criticità, ma intervenne solamente in prossimità delle scadenze fiscali, per proporre esclusivamente la soluzione dell’incarico esterno ad un commercialista.
Tali adempimenti erano, invero, facilmente prevedibili, e, sin da giugno 2014, il convenuto avrebbe avuto tutte le possibilità di proporre le soluzioni più opportune, mediante una effettiva verifica delle risorse umane interne, adempimento questo che non venne mai effettuato, nonostante la sua doverosità. Pur non dubitandosi che la decisione è stata presa per evitare un maggior danno all’ente, deve rilevarsi che, proprio per le suddette ragioni, tale tesi è in questo caso insostenibile come scusante, in considerazione della tempistica nello svolgimento dei fatti, che evidenzia una situazione anticipatamente conosciuta e prevedibile.
Né può rilevare in questa sede la circostanza che gli organi che si sono succeduti nel tempo hanno perseverato nel conferire incarichi esterni, trattandosi di condotta comunque sindacabile da questa Corte su distinta e autonoma iniziativa del PM. Pertanto, pur prescindendo dalla qualificazione giuridica dell’incarico conferito, esso deve ritenersi comunque illecito e illegittimo per la violazione del canone fondamentale di economicità dell’azione amministrativa, previsto dall’art. 1 della legge 241/1990, L.R. Sicilia 10/1991.