Consiglio di Stato.,sentenza n. 3263 del 21 maggio 2019
La Sezione si è pronunciata sulla richiesta di accesso agli atti di un singolo paziente in ordine all’organizzazione del c.d. risk management da parte della struttura sanitaria pubblica, rigettandolo.
Tali disposizioni, per quanto attiene a tale specifico aspetto (la gestione del rischio sanitario), tutelano infatti in parte qua un bene esclusivamente pubblico, al punto tale che l’art. 1, comma 539, lett. a), l. n. 208 del 2015 ora modificato dall’art. 16, comma 1, l. n. 24 del 2017, prevede che «i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari».
Il privato dunque non può, nel richiedere l’accesso agli atti di tali attività, interloquire sul loro contenuto e sindacare se l’amministrazione sanitaria, nell’attività di risk management, abbia qualificato correttamente o meno l’evento come sentinella, quasi a voler ritenere che la sua azione annullatoria contro tale qualificazione costituisca un “monito” per il futuro.