Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 246 del 28 maggio 2019
La Prof.ssa X, quale Dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Y, ha adottato la circolare interna n. 103 del 17.11.2014 avente per oggetto la “Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo)”, nella quale era contenuto un elenco dei nomi degli scolari minori dell’Istituto affetti da disabilità.
L’Organo requirente ha chiarito che detta circolare era destinata ad essere comunicata solamente alle famiglie degli studenti in forma riservata, sia in ragione della particolare situazione di salute degli alunni interessati, sia in quanto trattavasi di una comunicazione ad uso interno, contenendo un calendario di riunioni dei consigli delle classi con presenza di alunni con Handicap (GLH), sigla già di per sé idonea ad identificare i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica (con soggetti portatori di handicap), previsti e disciplinati dall’art. 15 della legge n. 104 del 1992.
Malgrado ciò la Dirigente scolastica, con comportamento gravemente negligente per non aver tenuto conto della necessità della riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti minori dell’Istituto affetti da disabilità, ha consentito la divulgazione nella rete internet della circolare in forma integrale, non avendo prescritto alcun divieto di pubblicazione, né in ultimo controllato che la circolare, a differenza di quelle adottate di consueto, non venisse pubblicata sul sito web dell’Istituto.
La divulgazione del nominativo ha così leso la personalità dello studente disabile, che si è conseguentemente lamentato del trattamento illecito dei dati personali, per il tramite del genitore esercente la potestà genitoriale, dinanzi al Garante per la Protezione dei dati personali, che con provvedimento n. 36127/97738 del 22.12.2015 ha irrogato all’Istituto scolastico la sanzione amministrativa del pagamento di € 20.000,00, per l’inosservanza della disposizione contenuta nell’art. 22, comma 8, del Codice della privacy (D.lgs. 30.6.2013 n. 196).
Tale sanzione, con decisione pur sempre riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata successivamente pagata con bonifico del 18.2.2016, con fondi appartenenti all’Istituto, le cui casse risultano quindi essere state depauperate ad opera della condotta ad un tempo attiva ed omissiva della Dirigente scolastica, compendiatasi in una grave violazione della normativa a presidio della tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è posto rimedio con il pagamento con denaro pubblico
In conclusione gli obblighi normativi sopra illustrati, (in uno alle normative sovranazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, in diretta attuazione disposizioni comunitarie), sono stati dunque disattesi dalla Dirigente scolastica, che con la sua condotta gravemente sprezzante degli stessi ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l’irrogazione della sanzione, così da creare un danno, indiretto, alle casse dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all’attuazione degli scopi istituzionali.