Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, sentenza n. 179 del 27 maggio 2019
Nel corso del 2008 la X , titolare dell’incarico di Direttore della S.C. Nuovi progetti e ristrutturazioni dell’ASL Y, veniva indagata con riferimento a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto concorso per l’adeguamento del DEA dell’Ospedale .
Trattandosi di procedimento giudiziario connesso con l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la dipendente formulava richiesta di patrocinio legale a carico del datore di lavoro.
Ciò posto, nonostante il procedimento penale nei confronti dell’indagata si sia concluso con più sentenze, emesse negli anni compresi fra il 2009 e il 2012, con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati, con la menzionata delibera n. 922/CO5/2013 veniva disposto il rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente nell’importo di euro 22.501,31.
Ai sensi dell’articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato”.
Il riferimento ad un provvedimento di esclusione di responsabilità, com’è evidente, condiziona la rimborsabilità delle spese legali ad un accertamento positivo, e nel merito, di assenza di responsabilità. Tale non sarebbe, quindi, un’assoluzione per prescrizione che non contiene alcuna valutazione assolutoria nel merito.
Il legislatore, al fine di ribadire questa lettura, è intervenuto con norma di interpretazione autentica con l’articolo 10 bis, comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, a mente del quale la norma sopra richiamata (e l’analoga norma per i giudizi di responsabilità amministrativa contenuta nell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543) si interpreta “nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza”.
Non vi possono essere dubbi, pertanto, sulla non rimborsabilità delle spese legali in caso di estinzione del giudizio per prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 531 c.p.p
Analoga conclusione deriva dall’esame della contrattazione collettiva: l’articolo 25 del contratto collettivo nazionale del comparto sanità – area dirigenza dell’8 giugno 2000 prevede il rimborso delle spese legali, nei casi di nomina di un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall’Azienda, solo in presenza di “conclusione favorevole del procedimento”, e, nei casi in cui non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, solo in presenza di “proscioglimento da ogni addebito”.
Secondo l’Aran (Orientamenti Applicativi, n. AIV309), con interpretazione chiaramente di parte datoriale ma in ogni caso rilevante proprio ex latere dell’Azienda sanitaria, “La terminologia impiegata nelle disposizioni contrattuali consente di ritenere che l’Azienda possa procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente soltanto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sfociato in una decisione assolutoria passata in giudicato”.
Ciò posto, alla luce del chiaro tenore letterale della normativa e della disciplina contrattuale come interpretata dall’Aran, non vi possono essere dubbi circa l’illegittimità della delibera n. 922/CO5/2013 di autorizzazione al rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente X nel procedimento penale conclusosi con sentenze di estinzione del reato.